|




| |
- Il contratto di comodato -
|
|
Tutela i tuoi diritti on con Tutelati.it
- il tuo consulente online
|
|
|
 |
Art. 1803 Codice Civile:
|
|
Il comodato è il contratto con il quale una parte
consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per
un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa
cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
|
|
|
Comodante
= chi da dei beni in comodato
Comodatario = chi riceve qualcosa in comodato
|
 |
Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
|
 |
|
|
|

Con il contratto di comodato è possibile dare ad esempio ad un proprio
familiare un appartamento.
Il comodato è essenzialmente gratuito, quando si stabilisce una controprestazione (anche in "nero") si realizza un
contratto di locazione (Cass.276/75).
Per il contratto di comodato di un immobile non è necessaria la forma scritta (Cass.
1083/81).
Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione,
pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5).
Il contratto di comodato può essere senza
determinazione di data, in questo caso si parla di comodato precario.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809
C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può
esigere la restituzione immediata.
Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall'uso
particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la
cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.
In mancanza di accordo delle parti,
quando trattasi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il
giudice può stabilire un termine per la restituzione, in modo che
il comodatario possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione
abitativa, (Cass. 4921/88).
In caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto,
anche quando sia stato pattuito un termine (art. 1811 c.c.), determinandone la
anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà. A maggior
ragione si estingue anche il comodato senza determinazione di data.
Ne consegue per gli eredi l'obbligo dell'immediata restituzione della bene.
Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con
le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi"(Cass. 8409/90).
La morte del comodatario non estingue
automaticamente il rapporto di comodato, ma l'estinzione si ha solo quando il
comodante chiede agli eredi la restituzione della cosa (Cass. 76/1772).
Qualora nel contratto di comodato sia previsto
un termine di durata, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettarlo (Cass.
80/3834).
La morte del comodante estingue il comodato
precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano
nell'obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per
tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98).
Il comodatario è tenuto a custodire e a
conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può
servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della
cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del
comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere
l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Il
comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non quindi
possesso "ad usucapionem", in favore tanto del comodatario quanto
dei familiari con
lo stesso conviventi.
La detenzione di un appartamento, ricevuto in comodato precario, senza contratto
scritto, ad esempio dai propri genitori, non costituisce usucapione.
Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi
della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie
sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti
(2756).
Approfondisci
Dal 1 dicembre 2003 sei il visitatore
|