Articoli del Codice Civile sul contratto di comodato
Dall' Capo XIV
del CC, del comodato
Art. 1803
Nozione
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa
mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato,
con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è
essenzialmente gratuito.
Art. 1804
Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del
buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso
determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un
terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere
l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Art. 1805
Perimento della cosa
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui
poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una
delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo
di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a
lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non
l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito
(1221).
Art. 1806
Stima
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico
del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art. 1807
Deterioramento per effetto dell'uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e
senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Art. 1808
Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi
della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie
sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti
(2756).
Art. 1809
Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del
termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in
conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato
di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al
comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810
Comodato senza determinazione di durata
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa
doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il
comodante la richiede.
Art. 1811
Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un
termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Art. 1812
Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il
comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della cosa,
non ne abbia avvertito il comodatario.