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SPESE PER L'USO DELLA COSA E SPESE STRAORDINARIE
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per servirsi della cosa. Ad esempio nel caso di un immobile si possono
considerare tali le spese di pulizia, fornitura acqua, fornitura energia
elettrica, fornitura riscaldamento e/o condizionamento aria, spurgo pozzi neri e
latrine, fornitura di altri servizi comuni, spese di piccola manutenzione
dell'immobile. Si tratta di spese dipendenti da deterioramenti prodotti
dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (art. 1609
cc)
Il comodatario ha diritto ad essere rimborsato delle spese
straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano
necessarie e urgenti.
Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie,
straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel
suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (Cass.
15543/2000).
La
clausola del contratto di comodato
che addossi al comodatario le spese
di straordinaria
manutenzione volta
a consentire
l'uso concessogli non osta anche il comodatario ai sensi
dell'art. 1808 c.c. ottenga il rimborso
delle spese sostenute per la
conservazione della cosa, ove ne dimostri il carattere straordinario e urgente (Tribunale
Bergamo, 20 novembre 2001).
Il carattere di essenziale gratuità del comodato
viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento
della cosa con natura di controprestazione e non quando il comodatario si limiti al
pagamento della somma periodica a titolo di rimborso spese (Cass. 3021/2001).
E' possibile prevedere nel contratto di comodato di un immobile,
a carico del beneficiario, il versamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese. L'entità deve essere tale da lasciare ragionevolmente
escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione (Cass. 4976/97).
Al
comodatario non sono rimborsabili le
spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche
se comportino miglioramenti
(Cass. 7923/92).
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